Giulianova. Il Tribunale civile de L’Aquila con sentenza numero 766, pubblicata lo scorso 18 dicembre, ha stabilito che “le varie concessioni annualmente rilasciate venivano periodicamente a cessare, con la conseguenza che, al verificarsi di ogni singola scadenza, le opere inamovibili al momento presenti sull’arenile demaniale venivano, ope legis, automaticamente incamerate, come previsto nell’ex articolo 49 del Codice della Navigazione”.
In altri termini il Tribunale aquilano, accogliendo le ragioni del Comune di Giulianova rappresentato dall’Avvocatura Civica e dell’Agenzia del Demanio rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, ha dato torto ad un titolare di concessione balneare giuliese.
“Ne consegue che in riferimento a questo caso”, dichiara il sindaco Francesco Mastromauro, “le attività economiche tipiche degli stabilimenti balneari, quali ristorazione e bar, vanno annoverate tra quelle tipicamente commerciali che vengono svolte durante tutto l’anno e non solo nel periodo estivo. Per cui non solo i canoni sono relazionati alle dimensioni e caratteristiche dello stabilimento, ma, e questo è l’aspetto più importante, non viene riconosciuto alcun diritto di proprietà al titolare dello stabilimento. E’ infatti lo Stato a venir riconosciuto come proprietario sin dal 1983 in quanto per il Tribunale de L’Aquila alla scadenza della concessione di area demaniale marittima si verifica la devoluzione a favore dell’Ente pubblico.
Va aggiunto che per i giudici aquilani, dice l’avvocato Michele Del Vecchio dell’Avvocatura Civica di Giulianova, “allo scadere del regime transitorio, fissato al 31 dicembre 2020, le concessioni demaniali verranno aggiudicate al miglior offerente in base ai principi dettati dalla Comunità Europea.
Fonte Articolo Cityrumors