Il Consiglio di Stato: inutile la legge regionale, decide solo la Soprintendenza
BARI – Le leggi regionali non hanno il potere di consentire ai gestori dei lidi balneari di poter mantenere in piedi le strutture anche oltre la stagione estiva. Il Consiglio di Stato mette un punto su una questione particolarmente sentita in Puglia, quello dello smontaggio delle strutture a servizio delle spiagge: anche se sono «precarie» e «amovibili», per mantenerle in piedi è indispensabile ottenere il via libera della Soprintendenza.
I giudici di Palazzo Spada (sentenza 8169/2019, Quinta sezione) hanno così respinto il ricorso di un gestore di un lido di Monopoli cui, in sede di rinnovo dell’autorizzazione, è stato imposto lo smontaggio delle strutture dopo il 31 ottobre, al termine dell’attività stagionale, per poi rimontarle in aprile. L’imprenditore riteneva infatti che si potesse applicare la legge regionale 17/2016 (quella che consente, appunto, di mantenere i lidi in piedi tutto l’anno), e sosteneva che – trattandosi di un’area vincolata – il nuovo Piano paesaggistico consente sulla costa le strutture balneari e non pone limiti temporali alla loro permanenza.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia ricordato che nel 2008 la Corte costituzionale aveva già cassato una legge pugliese di analogo tenore. E questo proprio perché la Regione non ha alcun potere di esprimersi sul mantenimento delle strutture balneari, che ricadono invece nelle competenze del ministero dei Beni culturali. E dunque sono soggette al parere delle Soprintendenze: l’autorizzazione al mantenimento delle strutture, secondo una precedente pronuncia di Palazzo Spada, è «ipotesi eccezionale, in parte giustificata dal carattere comunque temporaneo delle concessioni demaniali». Ne consegue che «l’obbligo di smontaggio stagionale delle strutture non assume affatto carattere eccezionale, che invece deve riconoscersi all’opposta ipotesi del loro mantenimento anche al termine della stagione balneare proprio in ragione dell’interesse pubblico tutelato», ovvero garantire il paesaggio e la piena visuale del fronte del mare.
La conseguenza è che la legge regionale del 2016, nei fatti, non serve assolutamente a nulla, perché gioca in un campo in cui non può entrare. L’unica possibilità per mantenere le strutture tutto l’anno è l’ottenimento di una autorizzazione paesaggistica da parte delle Soprintendenze. Autorizzazione che, in Puglia, non viene mai rilasciata. «Il mantenimento delle strutture in parola al di là delle esigenze stagionali – è detto infatti in sentenza – non può fondarsi sulle norme regionali invocate dall’appellante»: «Tale disposizione (la legge regionale del 2016, ndr), nel consentire il rilascio di una concessione che non imponga, al termine della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all’attività, deve intendersi – per evitare che finisca per riprodurre una norma già dichiarata incostituzionale – come espressamente condizionata all’ottenimento del nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio».
Negli ultimi anni sono stati numerosissimi, in Puglia, i casi di lidi sanzionati per il mancato smontaggio delle strutture al termine della stagione. La questione non è, giuridicamente, molto diversa da quella che riguarda i pontili galleggianti del porticciolo turistico di Otranto, anche quelli autorizzati solo per la stagione estiva nonostante le pesanti proteste del territorio. Anche in quel caso la giustizia amministrativa ha detto «no» al mantenimento delle strutture, ribadendo che la competenza resta in mano soltanto alla Soprintendenza.
Articolo a cura di Massimiliano scagliarini