ROMA – Portare il proprio cane sulla spiaggia d’estate, anche se muniti di guinzaglio e museruola, non è un diritto costituzionale: durante la stagione balneare i divieti di accesso ai quadrupedi sono quindi validi. Lo dice il Tar in una sentenza in cui respinge il ricorso degli animalisti avverso all’ordinanza del Comune di Sestri Levante (Genova).
L’ordinanza prevedeva appunto il divieto di condurre animali su alcuni arenili. La sentenza dice in pratica: i diritti sanciti dalla Costituzione sulle libertà personali invocate dagli animalisti valgono appunto per le persone, le autorità pongono divieti ma prevedono anche luoghi deputati e attrezzati per l’accoglimento degli animali.
“L’obbligo dei Comuni di individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate ove poter accedere con i cani non comprende anche la ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche – spiega il Tar nella sentenza – Né appare sufficiente, in un’ottica di rispetto del principio di proporzionalità, l’imposizione dell’obbligo di raccogliere le deiezioni canine, posto che – come è noto – durante la stagione balneare in spiaggia si è soliti stare a piedi nudi”.
“Non è un caso che tutta la giurisprudenza citata in ricorso riguardi analoghi divieti riguardanti giardini pubblici, aree a verde o isole pedonali del centro cittadino, ma mai spiagge o arenili – ha sottolineato il Tar bocciando il ricorso – Gli articoli 13 e 16 della Costituzione riguardano libertà «personali», e dunque sono impropriamente invocati a proposito delle limitazioni alla circolazione degli animali di affezione”.
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