Si possono portare i cani in spiaggia senza museruola o ci sono degli orari e dei limiti di luogo da rispettare?
Nel bel mezzo di una giornata estiva di agosto, scendi in spiaggia con il giornale, il telo e, accanto, il tuo fedele cane. L’animale non ha mai fatto del male a una mosca, tant’è che ti segue senza bisogno di guinzaglio o di museruola. Ma, non appena trovi dove collocare il palo dell’ombrellone, ti accorgi degli sguardi infastiditi della gente attorno a te che, evidentemente, mal tollera la presenza del quadrupede. Sicuro del fatto tuo, non fai caso a chi ti sta accanto. Senonché, dopo poco, arriva una madre a inscenare una vera e propria contestazione in pubblico: in modo molto arrogante, ti invita a portare via il cane perché, a suo dire, essendoci bambini sulla spiaggia e gente che non ama gli animali, la sua presenza potrebbe dar fastidio. Non è tanto una questione di sicurezza – afferma in risposta alle tue rassicurazioni sulla natura mansueta dell’amico peloso – ma anche di igiene. Alla fine, la donna arriva a minacciarti: chiamerà la polizia o i carabinieri se non farai quanto dice. Cosa rischi in un’ipotesi di questo tipo? Il cane può scendere in spiaggia?
La questione è stata affrontata incidentalmente da una recente sentenza del Tar Lazio-Latina
[1]. È l’occasione per scoprire cosa dice la legge in merito agli animali sulle spiagge libere.
Esiste un divieto di portare animali in spiaggia?
Nessuna legge statale vieta ai proprietari di cani o gatti di portare con sé, sulle spiagge libere, i propri animali di compagnia. La materia però può essere disciplinata da regolamenti comunali. Possono essere adottate ordinanze del sindaco che vietano la discesa dei quadrupedi sulla battigia o sulle altre aree pubbliche limitrofe al mare. Affinché però tali provvedimenti siano validi devono anche essere motivati. Non possono cioè essere adottati dei divieti generalizzati quando ben può il Comune individuare aree destinate appositamente alla balneazione dei cani, magari ad orari prestabiliti.
Pertanto il Tar Lazio ha annullato l’ordinanza del sindaco di una cittadina di mare che vietava ai possessori di cani di portarli con sé. L’amministrazione comunale avrebbe dovuto vagliare regole alternative al divieto generalizzato poiché il principio di proporzionalità impone alla stessa di optare, tra più possibili scelte volte al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i cittadini coinvolti.
È dunque «irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata» l’ordinanza sindacale che vieta di portare qualsiasi tipo di animale sulle spiagge libere, anche con museruola e guinzaglio. Da una parte vanno motivate le esigenze di tutela di igiene e sicurezza dei bagnanti, dall’altra la pubblica amministrazione deve evitare inutili sacrifici ai cittadini coi suoi provvedimenti: avrebbe potuto raggiungere lo stesso obiettivo indicando le misure comportamentali più adeguate senza ricorrere al divieto assoluto.
In altre parole il sindaco avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche di decoro, igiene e sicurezza mediante regole alternative al divieto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso dei cani in determinati orari, con l’individuazione delle aree viceversa interdette.
Ferma quindi la possibilità per il Comune di vietare la discesa di animali in spiaggia, affinché il provvedimento sia legittimo deve essere motivato e individuare “soluzioni alternative” per consentire anche ai quadrupedi di fare un bagno nell’acqua del mare o di correre sulla sabbia, che certo è di tutti, uomini e animali compresi.
La violazione di una eventuale ordinanza del sindaco implica comunque solo sanzioni di tipo amministrativo (il pagamento di una “multa”) e non anche la commissione di un reato. Ragion per cui l’unica autorità competente sarà la polizia municipale e non anche i carabinieri.
Violazione del principio di uguaglianza
Del resto vietare in assoluto, su tutto il territorio, l’ingresso dei cani sul litorale costituisce una ingiusta discriminazione fra cittadini (tra chi ha un animale, che pertanto verrebbe costretto a restare a casa, e chi invece non lo ha). Insomma si finisce per ledere il principio di uguaglianza imposto dalla costituzione, mentre il principio di proporzionalità che regola l’azione della pubblica amministrazione impone almeno di indicare determinati orari nei quali poter portare il cane in spiaggia, con museruola e guinzaglio. Il divieto assoluto risulta invece fuor d’opera se si confrontano le esigenze pubbliche da soddisfare con l’incidenza dell’ordinanza sulla sfera giuridica dei privati: sono sufficienti provvedimenti meno invasivi per garantire la pulizia degli arenili e l’incolumità dei bagnanti.
La responsabilità del proprietario dell’animale
Resta in ogni caso fermo il fatto che ciascun proprietario è responsabile dei danni causati dal proprio animale, responsabilità che non si estende solo all’aspetto civilistico e quindi al risarcimento dei danni (fisici e materiali), ma anche alle lesioni provocate a terzi, implicando pertanto conseguenze di tipo penale (il reato di lesioni colpose per il proprietario). Ma, proprio perché si tratta di una conseguenza legata a un fatto ben specifico, la responsabilità scatta solo se l’illecito viene commesso e non anche in via preventiva per il solo fatto che sussiste un potenziale pericolo.
Articolo a cura www.laleggepertutti.it