Federbalneari Salento, rappresentata in giudizio dagli Avv.ti Giorgio Portaluri, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, rileva che la sentenza resa dal Tar Lecce nella vicenda Samsara per un verso chiarisce una volta per tutte che “l’esercizio dell’attività di intrattenimento danzante con somministrazione di bevande alcoliche debba ritenersi in linea di massima consentito ai titolari e gestori di concessioni demaniali marittime adibite a strutture balneari”.
Il principio è molto importante per i gestori delle strutture balneari: afferma infatti il Giudice salentino che “l’attività di intrattenimento danzante e di diffusione sonora costituiscono attività delle quali è consentito l’esercizio ai titolari e gestori di strutture balneari, in quanto astrattamente connesse e complementari rispetto alla attività principale cui accedono, che è quella della balneazione”.
“Deve pertanto ritenersi non necessaria alcuna specifica autorizzazione per l’esercizio dell’attività di intrattenimento danzante e di diffusione di musica nell’ambito della fascia oraria dalle 16.00 alle 20.00”, essendo necessaria l’autorizzazione soltanto “per l’ipotesi di feste ed eventi musicali o intrattenimenti danzanti da realizzarsi in orario diverso da quello sopraindicato o successivo rispetto all’orario di chiusura della struttura balneare ovvero anche per specifiche ed occasionali ipotesi di attività di intrattenimento danzante e di diffusione sonora nelle fasce orarie consentite ma con modalità di esercizio derogatorie rispetto alle regole ordinarie”.
Resta però l’amarezza per gli amici del Samsara derivante dal rigetto del loro ricorso: uno stimolo in più per affrontare in sede di discussione dell’Ordinanza balneare 2018 le questioni relative alla disciplina dell’intrattenimento danzante.
Pres. Federbalneari Salento
Mauro Della Valle